Maggio 2025
Il Comitato promotore dei referendum di Maiori esprime forte preoccupazione per le recenti proposte di modifica al Regolamento Comunale sul referendum popolare, che rischiano di compromettere gravemente la partecipazione civica.
Il Comitato, costituito da cittadini di Maiori, ha chiesto il 14 agosto 2024 di indire due referendum su temi di interesse locale, ma il Comune non ha costituito la commissione di valutazione prevista dallo Statuto. Il Comitato ha quindi adito il TAR Campania.
Con la sentenza n. 143/2025 del 23 gennaio 2025, il TAR ha declinato la propria giurisdizione (rinviando la causa al giudice civile), ma ha precisato che il Comitato, in quanto soggetto con funzione pubblica, opera in condizioni di parità con l’Ente comunale, ed ha diritto a vedere avviata la procedura referendaria senza omissioni o atti arbitrari dell’Amministrazione comunale.
In premessa il Comitato, ovviamente, non riconosce alcuna retrodatazione ad eventuali modifiche statutarie e regolamentari e ribadisce la piena validità della propria istanza.
Evidenzia inoltre che i principi posti a fondamento degli istituti di partecipazione popolare mirano ad agevolare la partecipazione dei cittadini e delle Comunità locali alla gestione e controllo dell’attività politico-amministrativa.
Infatti già nel 1999 lo Statuto fissò, con apprezzabile lungimiranza, la soglia del 13 % degli aventi diritto in un contesto demografico simile a quello odierno e in un quadro normativo che già promuoveva la partecipazione civica, sebbene privo degli strumenti digitali e degli standard europei introdotti in seguito.
Oggi, invece di semplificare, si propone una soglia del 20 % che rischia di compromettere gravemente la democrazia diretta.
Ciò premesso ci sentiamo obbligati a fare alcune considerazioni sulla proposta di regolamento al vaglio del Consiglio Comunale di Maiori.
- Soglia firme dal 13 % al 20 %
L’innalzamento della soglia di sottoscrittori dal 13 % al 20 % degli aventi diritto – ovvero da circa 620 a quasi 1 000 firme – crea un ostacolo eccessivo e contrario al principio di ragionevolezza- - Divieto di abbinamento con altre consultazioni
L’attuale Regolamento vieta lo svolgimento del referendum in concomitanza con elezioni politiche o regionali, applicando a tutti i livelli la regola del P.R. 361/1957, art. 4 (“consultazione separata e non coincidente”) . Ciò genera:- costi duplicati per allestimento seggi e personale;
- affluenza ridotta, per l’assenza di sinergie con le tornate elettorali;
- perdita di visibilità delle iniziative popolari.
- In ultimo, il rischio di controllo degli elettori che partecipano all’elezione referendaria, con violazione del principio di libertà e segretezza del voto.
- Procedure cartacee e tempi ristretti:
- Autentiche non elettroniche e obbligatorie anche per le 100 firme del comitato promotore;
- Termini brevissimi (10–15 giorni) per integrazioni e verifiche, con rischio di dichiarazione di “improcedibilità” dopo il primo scostamento.
Un esempio a sostegno
Il TAR del Veneto (Sez. I, n. 865/2021) ha annullato un regolamento di un piccolo Comune (≈ 6 700 abitanti) che imponeva 1 000 firme autenticate — circa il 15 % dell’elettorato — per avviare un referendum. La sentenza afferma che:
- la soglia di sottoscrizione dev’essere proporzionata (art. 3 Cost. e art. 8 TUEL) e non può rendere l’istituto «di fatto impraticabile»;
- in concreto, chiedere a più di un elettore su sette di firmare in soli 60 giorni eccede il limite di ragionevolezza;
- gli statuti devono promuovere, non ostacolare la partecipazione, introducendo anche strumenti telematici (firma digitale/PEC) per agevolare la raccolta.
Il TAR ha quindi disposto la rideterminazione della soglia «in misura ragionevole» e l’obbligo di prevedere la firma digitale.
Rilevanza per Maiori: la sentenza dimostra che pretendere ~1 000 firme (20 %), e per giunta senza modalità digitali, replica una soglia già dichiarata sproporzionata e violerebbe i medesimi principi di proporzionalità ed effettività.
Le nostre proposte per garantire partecipazione e democrazia.
- Portare la soglia al 5–10 % degli aventi diritto (≈ 240–480 firme).
- Adozione della firma digitale (SPID/CIE) e snellimento dei controlli, in linea con le best practice nazionali.
- Riportare il numero di sottoscrittori Comitato promotore a 50, non autenticate.
- Consentire l’abbinamento con altre consultazioni elettorali, riducendo costi e aumentando l’affluenza.
La democrazia diretta è un valore da facilitare, non da reprimere. Alzare barriere e non modernizzare le procedure significa spingere i cittadini ad abbandonare gli spazi di partecipazione invece di valorizzarli.
Il Comitato continuerà a difendere il diritto delle comunità a pronunciarsi sui temi che le riguardano.